-TeleLombardia e Adn-Kronos;
-Sky Tg 24;
-Il Tempo;
Ricordo, per far capire la gravità della violazione, che la stessa legge (art.8 comma 3 ), anche al di fuori degli ultimi 15 giorni di campagna elettorale, stabisce che i sondaggi vadano riportati
" soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
h) data in cui è stato realizzato il sondaggio. "
Cosa che è mancata, dunque aggravante, nella diffusione di questi giorni ( di per sè vietata).
A questi organi d'informazione oggi si aggiunge anche il Tempo.
http://iltempo.ilsole24ore.com/politica/2009/06/03/1031775-caso_veline_archiviato_premier_mollo.shtml
Lo scopo evidente della diffusione dei sondaggi, spesso inesistenti, è ovviamente quello di influenzare gli elettori nella libera scelta.
Ma cosa prevede la legge per la violazione dell'art.8 ?
Art. 8.
(Sondaggi politici ed elettorali)
1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
Le sanzioni sono stabilite all'articolo 10, comma 7.
(Provvedimenti e sanzioni)
1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonchè di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:
a) all'Autorità;
b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonchè del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi da 3 a 7, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito o a pagamento, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.
8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
Udc, SL e Pd contro Berlusconi:
viola la legge diffondendo sondaggi.
Esposti all'Agcom
«C'è stata una palese violazione, vorremmo ricordare al presidente Berlusconi - dice Sinistra e Libertà in una nota - che nell'ultimo periodo della campagna elettorale è assolutamente vietato rendere pubblici i dati di sondaggi sulle forze politiche». Si fa riferimento all'articolo 8 della legge sulla par condicio che fa esplicito divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'orientamento politico e di voto degli elettori nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni.
«Il presidente del Consiglio non perde il vizio di diffondere sondaggi, sebbene si tratti di una violazione della legge. Oltretutto - afferma Roberto Rao, parlamentare dell'Udc, appellandosi anche lui all'Agcom - nel merito, i numeri che cita sono molto diversi da quelli in nostro possesso. Cosa ci riserveranno gli ultimi giorni della campagna elettorale? Quali violazioni della par condicio ci dobbiamo ancora aspettare? E, soprattutto, cosa pensa di fare l'autorità garante per le comunicazioni? L'Udc ha denunciato già due giorni fa la necessità di far rispettare la legge. Speriamo che domani, terminato il ponte, l'Agcom torni al lavoro».
Critiche a Berlusconi vengono anche dal Pd che con Giorgio Merlo sottolinea come il premier interpreti i regolamenti «a modo suo». Da qui, l'auspicio dei democratici di un intervento delle autorità competenti. Intanto, la direzione generale della Rai ha raccomandato a tutti i direttori dei telegiornali del servizio pubblico di rispettare ed applicare le indicazioni dell'Agcom in tema di par condicio.
3 commenti:
chi era il giornalista sky in questione?
Pierfrancesco Ferrara,
al quale ho scritto anche un'email privatamente per segnalare il fatto.
Pierfrancesco mi ha risposto oggi e ha ammesso la violazione della par condicio di ieri evidenziando che nei collegamenti e servizi successivi ha eliminato la parte di testo riguardante i sondaggi.
Gli ho consigliato di non aspettare l'intervento del Garante, ma sarebbe sicuramente apprezzabile un immediato comunicato riparatore da leggere nel tg.
E' stata una svista.Lui senza dubbio non l'ha fatto di proposito
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